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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 11
Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Art. 3
Catasto e osservatorio dei rifiuti
1. E' istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine
industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta
in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati
relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.
2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione
alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità
di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica,
le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del
sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di
disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla
produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.
3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei
rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia
delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La
denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio
di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno
precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante
dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono
nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori .
4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro
dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti
prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti
autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di
smaltimento.
5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista
dall'articolo 19, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai
produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed
artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del quarto comma
dell'articolo 2, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei
rifiuti di origine industriale nonché di quelli soggetti a obbligo di
comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli
osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto
dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli
osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla
produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego
delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di
elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.
7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere
ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
8. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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