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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 58
Legge 29 settembre 1964, n. 847
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per
l'acquisizione
delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167
Art. 4
2. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli olii usati
Art. 11
Consorzio obbligatorio degli oli usati
1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese
che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di
partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle
quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno
precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli
scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per
tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati
nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al
successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante
che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente
decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e
finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della
corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi
dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai
sensi del comma 6.
6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei
contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del
Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il
Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le
modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente
decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al
previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea
per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del
nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine
massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo
statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo
degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio,
nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri. Di esso
fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai
sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e delle finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci
che immettono in consumo oli rigenerati. Il collegio sindacale è composto
di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice
civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese
dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali
sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale.
Esso è tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai
detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai
detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove
manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta
rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta
eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione,
osservando le priorità previste dall'art. 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed
eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili
raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati
richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto
della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie
funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per
determinati e limitati settori di attività o determinate aree
territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la
responsabilità del Consorzio stesso.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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