|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 56
D.L. 9 settembre 1988, n. 397
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Art. 7
Impianti di iniziativa pubblica
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5
ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle
discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di
esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o
private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative
volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle
imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la
qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in
base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b)
del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con
prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni
di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme
tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla
certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei
prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della
periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e
della localizzazione degli impianti, la regione non provveda
all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il
Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un
commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché
di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché ad
aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per
capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di
ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66
miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale
1988-1990". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di
mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro
il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base
della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui
all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa
depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel
limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere
allegato il piano economicofinanziario dell'intervento, diretto a
garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato
delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i
proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta
restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle
autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni.
Art. 9
Personale
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica
connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può
attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per
eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti
pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in
posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A
tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica
indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno
1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono
imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo
1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Art. 9-quinquies
Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste
1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle
batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste
e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica.
Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne
effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia
possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca
tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di
smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il
riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono
determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo
secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di
tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli
scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per
tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al
piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del
consorzio.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo
svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita
delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da
parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con
diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della
commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno
direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il
sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è
approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che
disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del
conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a
stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
D.L. 31 agosto 1987, n. 361
convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, primo comma, legge 29 ottobre 1987, n. 441
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
Art. 1
1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati
ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un
limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data
del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e
relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio
definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a
totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa
depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle
indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica
per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di
cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti
provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al
comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo
complessivo massimo di lire 275 miliardi.
Art. 1-bis
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il
potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con
l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché
dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo
indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto
ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a
tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo
accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro
compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle
disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità
del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al
Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
richieste di mutuo in ordine di priorità.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede
alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo
complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai
progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie
seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo
relative ai progetti ammessi al finanziamento.
Art. 1-ter
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai
sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente
presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei
piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla
realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle
soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.
2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro
dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei
fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro
entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani
regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle
relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla
Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei
progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.
Art. 1-quater
1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi
impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data
di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono
essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei
lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare
l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una
pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri
di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto
1977, n. 584.
2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo
sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al
progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.
Art. 1-quinquies
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50
miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli
interventi destinati alla tutela ambientale".
Art. 14
1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi,
al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via
prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|