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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Note all'art. 55
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale

Art. 23

Giudizio di opposizione
1. Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

3. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

4. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

5. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

6. Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

7. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

8. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

9. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

10. Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

11. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12.La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione



tratto dalla Gazzetta ufficiale