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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 53
Regolamento CE 259/93, del Consiglio del 1° febbraio 1993
Art. 26
1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza he la notifica sia stata inviata a tutte le
autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento,
o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate,
ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate
ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme
comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità
competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa
autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se
ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità
competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi
altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti
interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati
membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono
alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di
destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità
competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano
smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò
risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di
30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico
illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità
competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo
smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente
corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere
imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti
provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o
ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue
orientamenti stabilità in conformità della procedura prevista all'art.
18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e
punire il traffico illecito.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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