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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Note all'art. 53
Regolamento CE 259/93, del Consiglio del 1° febbraio 1993
Art. 26
1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

    a) effettuata senza he la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
    b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
    c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
    d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
    e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
    f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.


2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

    a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
    b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.


3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabilità in conformità della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.



tratto dalla Gazzetta ufficiale