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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 52
R.D. 19 ottobre 1930
Art. 483
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la
reclusione non può essere inferiore a tre mesi
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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