Articolo
Allegati


Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Note all'art. 52
R.D. 19 ottobre 1930
Art. 483
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi



tratto dalla Gazzetta ufficiale