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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 50
D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 447
Approvazione del Codice di procedura penale
Titolo II
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art. 444
Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di
una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto,
soli o congiunti a pena pecuniaria .
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che
la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione
delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con
sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia,
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso
il giudice,se ritiene che la sospensione condizionale non può essere
concessa, rigetta la richiesta.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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