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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 49
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n.
76/403
relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi
Art. 21
Disposizioni fiscali e finanziarie
1. Con effetto dal primo gennaio 1984 (1) la sezione II del capo XVIII del
titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14
settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita come
appresso:
R.D. 14 settembre 1931, n. 1175
Testo unico per la finanza locale
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Art. 272
Delegazioni
A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese
inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione,
l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica,
trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla
tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato
nell'ultimo biennio.
Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la
riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire
l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive
su altri cespiti delegabili.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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