|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 48
CODICE CIVILE
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331
convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 47
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni
beni ed altre disposizioni tributarie.
Art. 29-bis
Contributo di riciclaggio sul polietilene
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di
riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio
nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel
mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il
contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di
provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso
contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza
comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio
nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici
di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene
rigenerato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro,
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal
Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata
e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche
attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore
agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.
5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi
previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso
pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo
del contributo dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine
sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,e successive modificazioni, sono
soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|