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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Note all'art. 48
CODICE CIVILE
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331
convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 47


Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Art. 29-bis
Contributo di riciclaggio sul polietilene

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

    a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
    b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
    c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.


3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.

5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994.



tratto dalla Gazzetta ufficiale