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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 46
CODICE CIVILE
Sezione I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art.923
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano
oggetto di caccia o di pesca (1).
Art. 927
Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo
conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco (2), del luogo in cui
l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (3).
Art. 928
Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo
pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare
affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si
presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze
ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il
proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il
prezzo, devono pagare le spese occorse.
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
Art. 80
Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i
tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo
quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento
sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo
tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e
che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma
1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della
Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o
ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere
disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze
previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito
il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi
sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto
e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di
commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere
iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
consorzi e alle società consortili, anche in in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte
e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per
le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma
8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso
le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2,
3, e 4, della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, da personale della
Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica,
individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti,
la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del
tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non
sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione
svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al
comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed
ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono
all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C.
la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con
indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi
prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa
da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha
effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di
circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di
revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste
dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione.
Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Se nell'arco
di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentottansettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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