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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 43
Direttiva 94/62/CE
Art. 9
Requisiti essenziali
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli
Stati membri provvedono a che siano immessi sullmercato soltanto gli
imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente
direttiva, compreso l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'art. 22, paragrafo 1, gli Stati membri
presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti
dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi
sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli
Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali
che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i
settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme
nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai
requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica
immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione
ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al
paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti
al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la
questione dinanzi al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE,
indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati
membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle
pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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