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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 41
Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475
Art. 9-quater
Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi,
per liquidi e obiettivi di riciclaggio
1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare
la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene
attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di
indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli
scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità,
dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei
contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono
definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi
hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere
articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente,
tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988,
individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo
statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla
fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori,
delle imprese utilizzatrici e distributrici.
4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante
avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia,
in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione
degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme
corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo
smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro
aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono,
inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a
forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con
provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per
i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi
dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio
da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica
sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di
riciclaggio, che é determinato con decreto del Ministro dell'ambiente
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti
riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di
gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo
percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese
produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla
produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino
all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio
è determinato nella misura del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per
liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio
1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i
successivi trienni, nonché, di concerto con il Ministro della sanità, i
nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei
contenitori per liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con
i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano
stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un
contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300
centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri
cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi
e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo
non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti
predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso
scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di
consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è
disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A partire dal 1ø luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette
devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli
nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità,
secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da
tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali
valgono usi consolidati per il ritiro.
11. A partire dal 1ø luglio 1989, per consentire di identificare il
materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi,
detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi
10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle
scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai
precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti
di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31
dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai
sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve
di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di
opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici
nazionali, regionali e locali.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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