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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Note all'art. 37
Legge 25 gennaio 1994, n. 70
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema
di ecogestione e di audit ambientale


Art. 2
Presentazione del modello unico di dichiarazione


2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Direttiva 94/62/CE
Art. 12
Sistemi di informazioni


1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi dalla presente direttiva.

2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.

3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'art. 21.

4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.

5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all'art. 17 ed aggiornati nelle successive relazioni.

6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.

Art. 16
Notificazione


1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.

2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notifica- zione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.

Art. 17
Obbligo di relazione


1. Conformemente all'art. 5 della direttiva 81/692/CEE, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo 1995-1997.



tratto dalla Gazzetta ufficiale