|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 30
Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 36
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
primo comma, legge 29 ottobre 1987, n. 441
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
Art. 1
1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati
ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un
limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data
del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e
relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio
definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a
totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa
depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle
indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica
per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di
cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti
provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al
comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo
complessivo massimo di lire 275 miliardi.
Art. 10
1. E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente,
l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese
che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste
dall'art. 1, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è
articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che
provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese
interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della
sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e
di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i
diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con
decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6,
lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti
l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce
l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative
garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante
riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Legge 11 novembre 1996, n. 575
Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti legge in
materia di recupero dei rifiuti
Art. 22
Servizi pubblici locali
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono
stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
a) in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quanto sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,
qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da
erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi
effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di
esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|