|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 27
Legge 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale
Art. 6
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla
compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382
Art. 2
Beni ambientali
9. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per
i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni,
possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali
può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|