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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 24
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 3
2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore
delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del
gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del
presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C
allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni
successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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