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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 22
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e
di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere
motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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