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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 21
Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Riordino della legislazione in materia portuale
Art. 6
Autorità portuale
1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia,
Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo,
Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità
portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui
all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo
delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle
altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento
alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa
convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda
l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima Amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale,
non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di
cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed
è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla
presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è
disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio
successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.
4. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'autorità portuale è
esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli
4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è
affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorità portuali non possono in alcun caso, né direttamente né
attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la
gestione delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e di
ogni altra attività strettamente connessa.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna
autorità portuale.
8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13,
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II,
classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo
triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a
tre milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000
Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può
essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità
portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la
proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
10. Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la
procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato
andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto
comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di
cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti
di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità
sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle
locali autorità marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi
nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti
franchi. Con D.M. 14 novembre 1994, riportato al n. P/LIX, sono stati
identificati i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo
oneroso all'utenza portuale.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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