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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Note all'art. 20
Legge 8 giugno 1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali
Capo V
La provincia
Art. 14
Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi,
promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme
previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.
Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421
Art. 7
Dipartimenti di prevenzione (1)
1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un
dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente
svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli
16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Il dipartimento è
articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della
sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono delle
prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti
zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le
modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli
istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità
pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la
uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi
internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale,
per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la
tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso
strumenti telematici.
Legge 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale
Art. 8
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il
Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa
intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli
istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello
Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e
degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare
apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato
di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di
conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno
1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni,
delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla
tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico,
il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo
termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a
carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche,
dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la
mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile
ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa
senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno
ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni
compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del
nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo
forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e
delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina
mercantile.
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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