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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 58
Disposizioni finali
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre
1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "quote di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "quote di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanità".
All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1994,
n.748, le parole: "quote di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "quote di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanità".
All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748,
le parole: "quote di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni
statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "quote di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" .
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori
oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95, ha personalità giuridica di
diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui
agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi
indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore
dal 1 maggio 1997.
Note
all'art. 58 Legge 29 settembre 1964, n. 847
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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