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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 58
Disposizioni finali
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "quote di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "quote di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità".
All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1994, n.748, le parole: "quote di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "quote di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità".
All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "quote di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "quote di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" .

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di diritto privato.

5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95, ha personalità giuridica di diritto privato.

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997.

Note all'art. 58 Legge 29 settembre 1964, n. 847



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tratto dalla Gazzetta ufficiale