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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 57
Disposizioni transitorie
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino
all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente
decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve
intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già
conferite dalle Regioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla
loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per
la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli
stessi.
5. Le attività e i rifiuti che in base alle leggi statali e regionali
vigenti risultano esclusi dal regime dei rifiuti, ivi compresi
l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al
decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n.
126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso.
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la
prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10
settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che risultino conformi alle
norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma
1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in
tal caso l'attività può essere proseguita senza attendere il decorso
dei novanta giorni dalla comunicazione.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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