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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 56
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli
articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del
relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto,
che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
Note
all'art. 56 D.L. 9 settembre 1988, n. 397
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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