Articolo
Allegati


Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 56
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
    c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
    d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
    e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
    f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.


2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Note all'art. 56 D.L. 9 settembre 1988, n. 397



articolo precedente             articolo successivo


tratto dalla Gazzetta ufficiale