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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 55
Competenza e giurisdizione
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata
commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo
50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui
all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto
di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.
Note
all'art. 55 Legge 24 novembre 1981, n. 689
tratto dalla Gazzetta ufficiale
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