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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 54
Imballaggi
1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio
sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3,
e non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 né adottano un
proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena
si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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