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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 53
Traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II,
III e IV del regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in
modo tale da integrare il traffico illecito, cosė come definito
dall'articolo 26 del medesimo regolamento, č punito con la pena
dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto
fino a due anni. La pena č aumentata in caso di spedizioni di rifiuti
pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444
del Codice di procedura penale, per le contravvenzioni relative al
traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli
articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del
mezzo di trasporto.
Note
all'art. 53 Regolamento CE 259/93, del Consiglio del 1° febbraio
1993
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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