Articolo
Allegati


Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 53
Traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, cosė come definito dall'articolo 26 del medesimo regolamento, č punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena č aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Note all'art. 53 Regolamento CE 259/93, del Consiglio del 1° febbraio 1993




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tratto dalla Gazzetta ufficiale