|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 52
Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni
a lire trenta milioni.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro
di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire
centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto
formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione
di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire
le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si
applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità
competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del
formulario di cui all'art.15.
Note
all'art. 52 R.D. 19 ottobre 1930
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|