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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 52
Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.

3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'art.15.


Note all'art. 52 R.D. 19 ottobre 1930



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tratto dalla Gazzetta ufficiale