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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 51
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di
cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti
pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i
propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee
in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero
effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28,
29, 30, 31, 32, e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la
confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi
di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle
condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua
attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero non procede
alla separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al
comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione
di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno
o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento
litri.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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