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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 50
Abbandono di rifiuti
1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 e 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Note all'art. 50 D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 447


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tratto dalla Gazzetta ufficiale