|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 50
Abbandono di rifiuti
1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1
e 2, 43, comma 2, e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li
immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo
14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 e
17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la
sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non
eseguiti.
Note
all'art. 50 D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 447
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|