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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 49
Istituzione della tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del
Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale,
approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 ed al Capo III del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette a uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante
l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e
territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione
della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti
tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al
piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le
utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e
delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli
utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti
derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario
anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Note
all'art. 49 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
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