|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 48
Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati
allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei
rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in
polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro
dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per
avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero
dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo
dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso
in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio,
nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può
ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono
costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione
agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono
vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni
con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un
contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto
delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di
materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di
polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha
scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione
dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria
attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a
conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dal Consorzio.
Note
all'art. 48 Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|