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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 48
Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. Al Consorzio partecipano:

    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
    b) i trasformatori di beni in polietilene;
    c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
    d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.


3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:

    a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
    b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
    c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
    d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
    e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.


4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

    a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.


6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

7. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.

8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

Note all'art. 48 Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331



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tratto dalla Gazzetta ufficiale