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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 47
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti
1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale
è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il
trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo
di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli
e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione
agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono
vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e
animali per uso alimentare;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano
la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e
animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al
rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità
produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati
appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio
di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo
quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo
delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio
può nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le
imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi
medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli
importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire
l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente
e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività
complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di
approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della
propria attività detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è
obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del
conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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