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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 46
Veicoli a motore
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a
motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può
altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli
927-929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di
cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano
al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato
dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli
estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a
cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del
titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario
del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa
con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute
solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte
alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte
delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle
fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le
norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Note
all'art. 46 CODICE CIVILE
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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