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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 45
Rifiuti sanitari
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una
durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a
duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta
giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o
privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui
al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato
al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro
dell'ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al
comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione,
sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani
nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che
richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di
fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle
procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al
responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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