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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 44
Beni durevoli
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata
operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono
essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di
programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle
che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e i
soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli
articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che
gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai
rivenditori, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro
associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e
contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei
rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine
della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La
cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del
prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata
all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto
del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di
nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un
bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la
cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano
alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia
equivalente o documentino l'avvenuto restituzione dello stesso alle
imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1,
sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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