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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 43
Divieti
1.E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 č vietato immettere nel normale
circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi
natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti
al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia
stata attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo
imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato
Europeo Normalizzazione in conformitā ai requisiti essenziali stabiliti
dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato
F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi
immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi alle
pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunitā Europee, ovvero, in mancanza
delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate
conformi ai predetti requisiti.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno
1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformitā alle
decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma
4, lettera c).
Note
all'art. 43 Direttiva 94/62/CE
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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