Articolo
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Note











Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 43
Divieti
1.E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 č vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformitā ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunitā Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:

    a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
    b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
    c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.


5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformitā alle decisioni dell'Unione europea:

    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
    b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).


Note all'art. 43 Direttiva 94/62/CE



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tratto dalla Gazzetta ufficiale