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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 42
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di
imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di
imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle
condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in
peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio,
con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli
obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione
dei rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui
rifiuti di cui all'articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni e
integrazioni del Programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il
termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del
quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di
recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un
apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai
commi 1 e 2.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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