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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 41
Consorzio Nazionale Imballaggi
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di
raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo,
il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di
ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti
dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui
all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i
Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne
di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma
generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della
raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di
imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,
al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica
amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio da versare ai Comuni, determinati sulla base della tariffa
di cui all'articolo 49 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
economicità di gestione del servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione
alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che può
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi
sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h),
sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di
voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro
dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, previsti dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del Consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1
subentra nei diritti e negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui
all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475, ed in
particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31
dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai
Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi
obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata
della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al
comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro
dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
Note
all'art. 41 Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397
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