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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 40
Consorzi
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi
usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su
superfici private, e il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti
al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti
di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di
materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto
privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono
costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti
partecipanti.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio di cui
all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui
all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono
al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli
associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma
specifico e dei risultati consegui ti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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