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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 39
Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione
1. La Pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di
raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire
al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata
secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori
possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41 le attività di raccolta differenziata direttamente
sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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