|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 38
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i
produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei
rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi
comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio
medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli
obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché
all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti
dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare
gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di
raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40
devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta
giorni dal termine di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati
da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di
imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il
trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati
sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40
devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi
di cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui
all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non
aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla
gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti
nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale
possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli s
copi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della
normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti
sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui all'articolo 40, fatti
salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve
comportare oneri economici per il consumatore.
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|