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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 37
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e
gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e
di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i
relativi obiettivi intermedi.
Allegato
E Obiettivi di riciclaggio
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, a partire dal 1ø gennaio 1998, i produttori
e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano
annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun
materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per
ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei
rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato
nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.70. Le predette comunicazioni
possono essere presentate dai Consorzi di cui all'articolo 40 per i
soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di
categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze
previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su pro posta del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono
applicate misure d i natura economica, ivi comprese misure di carattere
pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli
obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello
Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad
apposito capitolo del ministero dell'ambiente. Dette somme saranno
utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del
Programma Triennale dell'ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi
di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed
aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai
sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 del la
Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del
presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i
progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del Titolo
medesimo.
Note
all'art. 37 Legge 25 gennaio 1994, n. 70
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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