|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 36
Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di
imballaggio
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura
economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a
promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la
produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la
produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli
imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima,
sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e
promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione
dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti
di imballaggi.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché
la cooperazione degli stessi secondo il principio della
"responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei
rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e
dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di
imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la Pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed
economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei
consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
3. Le informazione di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in
particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i
rifiuti di imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate
le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli
imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici,
ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano
interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di
concerto con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo
le modalità stabilite dalla Commissione dell'Unione Europea, per
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla
definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli
imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di
etichettatura.
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|