|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 35
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle
materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e
ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente
finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di
imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della
produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) ;
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di
prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della
nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate
negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e
rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché
in quella della commercializzazione, della distribuzione,
dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo
o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul
mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale
imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa
di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti
di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini,
compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti
operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni
controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio,
con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad
esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere
considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B
al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al
riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i
distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti,
i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali
di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i
soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso
imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità
pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti
gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli
strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 37.
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|