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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 34
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente,
sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere
di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla
concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli
imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li
compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli
imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della
salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente
Titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato
prodotto prima del 30 giugno 1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente Titolo è consentita l'immissione
sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle
norme vigenti.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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