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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 33
Operazioni di recupero
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attività alla Provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai
tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per
ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in
sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al
tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli
di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato
il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni
e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n.
126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15, lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano
alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e
di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle
specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della
lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di
cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina
modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche
conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni
di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15 nonché alle
relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente
le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano
destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
Note
all'art. 33 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
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