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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 32
Autosmaltimento
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le
attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo
di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato
il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le
attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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