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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 30
Imprese sottoposte ad iscrizione
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed
è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
Regione.
I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in
carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto
da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli
autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del
Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della
Giunta regionale con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle
Province designato dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta
e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono
effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di
terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di
rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio
delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai
sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché
l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'interessato, in
conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni
e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini,
le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato
dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di
semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalità di cui alla lettera a) ;
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria
e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3
continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le
Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all 'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441.
L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre
1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed
integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei
Consorzi e delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n.142 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è
garantito dal Comune. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di
apposita comunicazione di inizio di attività del Comune alla Sezione
regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per
le attività svolte nell'interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai
quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei
provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale delle Sezioni
regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive
modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407,
non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza
dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le
hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o
a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di
iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di
diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati
al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie
finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa
comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata
ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla quale
risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei
rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del
mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il trasporto dei
rifiuti;
d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa
vigente.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Note
all'art. 30 Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 36
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