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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo n. 29
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
    b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.


2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.



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tratto dalla Gazzetta ufficiale