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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 29
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di
ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate
al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare
prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però
essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo
proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati
raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati
approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si
esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca
scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore
dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e
pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma
1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e della
ricerca scientifica.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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