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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 28
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti
è autorizzato dalla Regione competente per territorio entro novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto
approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per
gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive
modifiche e integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di
cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale temine senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è
revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti
dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui
all'articolo 12 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 9. Per
il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i
termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m), comma 1, dell'articolo
6, sono elevati ad un anno.
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla
Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova
il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare
prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.
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tratto dalla Gazzetta ufficiale
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