|
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo n. 27
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero deirifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o
di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro,
e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della
normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione
del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge
8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1,
la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, i rappresentanti degli Enti locali interessati.
Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n.61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui
ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la Regione autorizza
le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
Note
all'art. 27 Legge 8 luglio 1986, n. 349
articolo
precedente
articolo
successivo
tratto dalla Gazzetta ufficiale
|